(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante «Normativa
organica  in materia di' attivita' com-merciali e di somministrazione
di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002,
n.  2 "Disciplina organica del turismo"», come modificata e integrata
dalla  legge  regionale 12 aprile 2007, n. 7, recante «Modifiche alle
leggi  regionali  5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in
materia di commercio e turismo»;
Visto  in  particolare  l'art. 30-bis della citata legge regionale n.
29/2005, ai sensi del quale, ai fini di una maggiore omogeneizzazione
dell'offerta   commerciale   e   per   esigenze   di  uniformita'  di
regolamentazione,  gli  ambiti  di  cui  agli  allegati  C  e D della
medesima  legge  regionale  n.  29/2005 possono essere modificati con
decreto  del  Presidente  della Regione, sulla base di un regolamento
disciplinante   criteri   e  parametri  da  approvarsi  dalla  Giunta
regionale,   sentito   il  Consiglio  delle  autonomie  locali  e  la
competente  Com-missione  consiliare,  in ogni caso garantendo eguale
trattamento per i diversi capoluoghi di provincia;
Ritenuto di non procedere ad una modifica dell'allegato D della legge
regionale  n.  29/2005,  nell'attesa anche di una ridefinizione della
qualifica dei Comuni classificati come localita' turistica;
Vista  la  deliberazione  della  Giunta regionale, di generalita', n.
1281  dd. 25 maggio 2007, avente ad og-getto «Progetto di regolamento
regionale  di  cui all'art. 30-bis della legge regionale n. 29/2005 e
successive  modifiche  e  integrazioni.  Adozione  dei  criteri e dei
parametri  per  la modifica degli ambiti di cui all'allega-to C della
legge regionale n. 29/2005. Relazione.»;
Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 2588 dd. 26 ottobre
2007,  avente  ad  oggetto  «Regola-mento  regionale  di cui all'art.
30-bis  della  legge  regionale  5 dicembre 2005, n. 29, e successive
mo-difiche  e  integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per
la  modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge regionale
n.  29/2005.  Approvazione  preliminare»,  con  cui  si e' provveduto
all'adozione  dei  criteri  e dei parametri citati e alla contestuale
modifica  degli  ambiti  stessi,  per la disamina della deliberazione
medesima  in  sede  concertativa,  ossia  sentito  il Consiglio delle
autonomie  locali,  nonche'  per  il  suo suc-cessivo inoltro ai fini
dell'acquisizione  del prescritto parere della competente Commissione
consiliare;
Atteso  che  in  esecuzione  del  piu' volte citato art. 30-bis della
legge  regionale  n.  29/2005  sono  state  attivate le procedure per
l'acquisizione dei pareri degli organismi collegiali sotto indicati:
1)  Consiglio  delle  autonomie  locali,  che,  nella  riunione del 6
novembre  2007,  non  ha  espresso  parere per mancato raggiungimento
della maggioranza assoluta dei componenti;
2)  competente Commissione consiliare, che si' e' espressa con parere
favorevole nella seduta del 7 no-vembre 2007;
Preso  atto  della  mancanza  del parere da parte del Consiglio delle
autonomie  locali  e ritenuto co-munque di procedere all'adozione dei
criteri  e  dei  parametri  per  la  modifica  degli  ambiti  di  cui
all'Allegato  C  della  legge  regionale n. 29/2005, nel rispetto dei
criteri  adottati  ai  sensi  dell'art.  30-bis della legge regionale
medesima,   volti   a   garantire   una   maggiore   omogeneizzazione
dell'offerta   commerciale   sul   ter-ritorio   e   uniformita'   di
regolamentazione;
Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 2735 dd. 9 novembre
2007,  avente  ad  oggetto  «Re-golamento  regionale  di cui all'art.
30-bis  della  legge  regionale  5 dicembre 2005, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la
modifica  degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge
regionale  n.  29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali»,
con  la  quale,  tra  l'altro,  sono state apportate al contenuto del
regolamento  approvato  in  via  preliminare  con DGR n. 2588/2007 le
modificazioni  e  le  integrazioni  ritenute necessarie al fine di un
migliore  coordinamento  tecnico  del  testo  e  sono state arrecate,
altresi',  le  necessarie  modifiche  alla  composizione degli ambiti
territoriali  onde  garantire  maggiore  omogeneita'  ed  uniformita'
dell'offerta commerciale mantenendo ferma la composizione dell'Ambito
territoriale  Pordenonese  - secondo quanto stabilito dall'allegato C
della legge regionale n. 29/2005 - in considerazione dell'omogeneita'
territoriale  del  bacino  di  gravitazione  dell'area  in parola, in
adesione  a  quanto  previsto  dal  Piano  regionale  per  la  grande
distribuzione  in  mate-ria  di  dinamiche  di consumo e di flussi di
traffico commerciale nei confronti dei territori contermini;
Ritenuto  pertanto  di  approvare,  in via definitiva, il Regolamento
regionale  di  cui  all'art. 30-bis del-la legge regionale 5 dicembre
2005,   n.  29,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  relativo
all'adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti
di  cui  all'allegato  C  della  legge  regionale  n.  29/2005 e alla
contestuale   composizione   dei   nuovi   ambiti   territoriali   in
sostituzione di quelli di cui al citato allegato C;
Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico
delle  norme  in materia di procedi-mento amministrativo e diritto di
accesso» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 42 dello Statuto di' autonomia;
Su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 2735 d.d. 9
novembre 2007,
                              Decreta:
1.  E'  approvato  il  «Regolamento  regionale di cui all'art. 30-bis
della  legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche
e  integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica
degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale
n.  29/2005  e composizione dei nuovi ambiti territoriali», nel testo
allegato   al   presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
3.  Il  presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione.
                                ILLY